Art. 10.
(Immissione in commercio).

      1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 6, commi 1 e 2, della presente legge, che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della salute, prima dell'immissione in commercio, il modello delle etichette ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, la documentazione relativa al pagamento dei diritti e delle tariffe dovuti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, nonché ogni altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento.
      2. Decorsi i termini previsti dalle disposizioni citate al comma 1 senza che gli organi competenti abbiano espresso il loro parere, il prodotto può essere messo in commercio applicandosi il principio del silenzio-assenso.